Attestato Prestazione Energetica Lombardia
GUIDA: Attestato di Prestazione Energetica in Lombardia
L'Attestato di Prestazione Energetica ha un prezzo indicativo a partire da 150 Euro in funzione principalmente dalla tipologia e dalle metratura. Viene redatto mediamente entro i 7 gg dal sopraluogo. Il professionista opera in tutta la Lombardia con preferenza per le provincie di Cremona, Brescia, Mantova, Milano e interland sud-est, Lodi, Pavia e Bergamo.
DOCUMENTI NECESSARI
I documenti necessari al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica, che devono essere disponibili già in fase di sopralluogo, sono: estratto del Rogito da cui si evincono i dati del proprietario/i dell'immobile ed eventuali usufruttuari - riferimenti catastali - piantina catastale orientata - libretto della caldaia e documentazione relativa ai sistemi di regolazione - documentazione tecnica relativa ad eventuali interventi a carattere energetico eseguiti o materiali da costruzione utilizzati - copia di un documento valido e codice fiscale del proprietario dell'immobile che sarà intestatario dell'Attestato di Prestazione Energetica.
OBBLIGATORIETA'
Circa l'obbligatorietà dell'Attestato di Prestazione Energetica si rileva la recente modifica normativa riguardante il trasferimento a titolo gratuito dell'immobile. L’obbligo di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, in caso di atto traslativo a titolo gratuito, è operativo dal 4 agosto 2013, ossia dalla data di entrata in vigore della legge 90/2013 di conversione del D.L. 63/2013 che ha modificato sul punto l’art. 6, c.2, d.lgs. 192/2005.In base alla disciplina previgente (in vigore sino al 3 agosto 2013), infatti, era escluso l’obbligo di dotazione per tutti gli atti a titolo gratuito.
Il proprietario, è tenuto a dotare l’immobile dell’Attestato
di Prestazione Energetica nel momento stesso in cui
decide di metterlo in vendita, al fine di poter rispettare gli obblighi di
legge, e ciò, a
prescindere dal fatto che ricorra o meno ad annunci commerciali. lo stesso
vale anche per la locazione.
E' consigliabile che, in presenza del trasferimento
di proprietà di un immobile, già dal preliminare risulti che l’edificio è
già stato dotato di Attestato di Prestazione Energetica,
che detto attestato è stato reso disponibile dal venditore, che siano stati
resi noti dal venditore, già in fase iniziale di trattativa, l'Indice
di Prestazione Energetica dell'involucro edilizio e globale
dell'edificio o dell'unità
immobiliare e la classe energetica corrispondente,che Attestato di
Prestazione Energetica è stato consegnato dal venditore
all'acquirente contestualmente alla stipula del preliminare e che
l'acquirente ha, pertanto, ricevuto le informazioni e la documentazione
comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica.
Non è obbligatorio ma potrebbe essere opportuno anche allegare al
preliminare l’Attestato di Prestazione Energetica
dell'immobile in questione al fine di documentare materialmente
l’avvenuto rispetto di tutti gli obblighi da osservare nella fase delle
trattative. In accordo alle disposizioni del Notariato (clicca
qui) la mancanza dell'Attestato di Prestazione Energetica
in allegato al preliminare, non ne determina la nullità; al preliminare,
infatti, in quanto contratto privo di effetti traslativi, non si applica la
disciplina dettata dall’art. 6, c. 3bis, d.lgs. 192/2005, come introdotta
dalla legge 90/2013 di conversione del D.L. 63/2013.
SANZIONI
Con le modifiche apportate dal D.L. 63/2013, sono state previste nuove sanzioni rispetto a quanto riportato dal d.lgs. 192/2005, ed in particolare per il caso di violazione dell’obbligo di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, anche per i fabbricati esistenti. L'art. 15, d.lgs. 192/2005, prevede, fra le altre, le seguenti sanzioni:
- in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un
Attestato di Prestazione Energetica gli edifici di nuova
costruzione e quelli sottoposti a “ristrutturazioni importanti”, il
costruttore o il proprietario sono puniti con la sanzione amministrativa non
inferiore a €. 3.000,00 e non superiore a €. 18.000,00;
- in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un Attestato di
Prestazione Energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso
di vendita (o, secondo l’interpretazione preferibile, in caso di atto
traslativo a titolo oneroso), il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a €. 3.000,00 e non superiore ad €. 18.000,00
-Non è, invece, prevista alcuna sanzione per la mancata dotazione In
occasione di un trasferimento di immobile a titolo gratuito, e non è chiaro
se tale differente disciplina dipenda da una scelta consapevole del
legislatore o da una sua dimenticanza.
- in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un Attestato di
Prestazione Energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso
di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a €. 300,00 e non superiore ad €. 1.800,00;
- in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a €. 500,00 e non superiore a €. 3.000,00 (la sanzione, in questo caso colpisce il responsabile dell’annuncio, ovvero il proprietario se lo stesso ha provveduto in proprio a pubblicizzare l’offerta di vendita ovvero il mediatore, se a lui è stata affidata la trattativa).
Con il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012 (art. 2, comma quarto) è stata abbrogata la facoltà di autodichiarare la classe G di un immobile. Pertanto, con decorrenza 28 dicembre 2012, non è più possibile avvalersi dell’”autodichiarazione di classe G”.
ESCLUSIONE OBBLIGO ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA
Circa l’esclusione dall’obbligo di allegazione dell’Attestato
di Prestazione Energetica si rimanda ad un’attenta lettura delle
leggi e normative applicabili oltre a consigliare quanto elaborato dal
Notariato in materia (Clicca
qui).
Le esclusioni, per espressa previsione di legge e/o delle Linee Guida
Nazionali per la Certificazione Energetica, riguarda:
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri
quadrati, e ciò stante l'espressa esclusione per la Certificazione
Energetica disposta dall'art. 3, c. 3, lett. d) d.lgs. 192/2005.
- i fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati
per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del
processo produttivo non altrimenti utilizzabili e ciò stante l'espressa
esclusione, per la Certificazione Energetica, disposta
dall'art. 3, c. 3, lett. b) d.lgs. 192/2005.
- i fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti di
climatizzazione e ciò stante l'espressa esclusione , per la
Certificazione Energetica, disposta dall'art. 3, c. 3, lett. c)
d.lgs. 192/2005 (quando nel d.lgs. 192/2005 si parla di climatizzazione si
fa riferimento sia alla climatizzazione invernale che alla climatizzazione
estiva e quindi sia gli impianti di riscaldamento che agli impianti di
condizionamento d’aria).
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici
classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3,
D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede
l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali
box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture
stagionali a protezione degli impianti sportivi, e ciò stante l'espressa
esclusione , per la Certificazione Energetica, disposta
dall'art. 3, c. 3, lett. e) d.lgs. 192/2005 (l’Attestato di
Prestazione Energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle
porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili
ai fini della valutazione di efficienza energetica; art. 3,
c.3ter, d.lgs. 192/2005).
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività
religiose, e ciò stante l'espressa esclusione , per la
Certificazione Energetica, disposta dall'art. 3, c. 3, lett. f)
d.lgs. 192/2005.
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto
notarile (paragrafo 2 delle Linee Guida Nazionali per la
certificazione energetica, nel testo modificato con D.M. 22
novembre 2012; disposizione non modificata dal D.L. 63/2013).
- i fabbricati “al grezzo” purché tale stato venga espressamente dichiarato
nell’atto notarile (paragrafo 2 delle Linee Guida Nazionali per la
certificazione energetica, nel testo modificato con D.M. 22 novembre 2012;
disposizione non modificata dal D.L. 63/2013).
Si deve altresì escludere la necessità dell’Attestato di Prestazione
Energetica per tutti quegli edifici o manufatti che non comportino
consumi energetici ovvero i cui consumi energetici siano del tutto
irrilevanti, in relazione alle loro caratteristiche o destinazioni d’uso
ovvero in quanto non ancora o non più utilizzabili per l’uso cui sono
destinati.
- gli edifici "marginali" ossia gli edifici che non comportano un consumo
energetico in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e/o funzionali
(ad esempio: portici, pompeiane, legnaie);
- gli edifici inagibili o comunque non utilizzabili in nessun modo e che,
come tali, non comportino un consumo energetico (ad esempio fabbricati in
disuso, dichiarati inagibili o comunque non utilizzati né utilizzabili, con
impianti dimessi o addirittura senza impianti);
- i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio
dettata dall’art. 2 lett. del d.lgs. 192/2005 (manufatti cioè non
qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici
che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina, una
serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).
- edifici sprovvisti di impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi per
la climatizzazione invernale o il riscaldamento (rif. DGR Regione Lombardia
dgr 8745/2008 -9.6), così come definito dal 1-tricies della Legge 3 Agosto
2013 n.90 e dalla Deliberazione della Regione Lombardia X/1210 del
10/01/2014.
DURATA DELL'ATETSTATO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI
L’Attestato di Prestazione Energetica,
per quanto disposto dal d.lgs. 192/2005, ha una validità temporale massima
di dieci anni, a condizione che:
a) non siano stati eseguiti, nel frattempo, interventi di ristrutturazione o
riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell'edificio e che
ne rendano obbligatorio l’aggiornamento;
b) che siano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di
efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per
gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento,
previste dalle normative vigenti.
Per consentire il controllo circa la sussistenza di quest’ultima condizione
l’art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005 prescrive che i libretti di impianto debbano
essere allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione
energetica (vedi
II nota integrativa del Notariato sull'Attestato di Prestazione
Energetica).
In accordo alla suddetta nota, questa condizione è esterna al documento "Attestato
di Prestazione Energetica" e determina il perdurare nel tempo della
sua validità senza che possa tuttavia affermarsi che tale “allegazione”
costituisce una modifica o integrazione anche “documentale” dell’attestato,
ma pittosto "documentazione tecnica di corredo".
Il Certificatore Energetico accerterà le caratteristiche
degli impianti durante le fasi di sopralluogo funzionali al rilascio dell'Attestato
di Prestazione Energetica, ma spetterà poi al proprietario
(alienante o locatore) dichiarare e garantire, nell' atto di trasferimento
dell'immobile, che non si è verificata nessuna delle condizioni tali da
invalidare l’Attestato di Prestazione Energetica prodotto,
con riferimento a quanto prescritto dall’art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
Il D.M. 26 giugno 2009 di approvazione delle Linee
guida Nazionali per la Certificazione Energetica all’art. 6
disciplina la validità della Certificazione Energetica (Attestato
di Prestazione Energetica):
- la validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di
aggiornamento delle linee guida nazionali e/o introduttivi della
Certificazione Energetica di ulteriori servizi quali, a titolo
esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione.
- la Certificazione Energetica (Attestato di Prestazione Energetica)
è aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e
impiantistico, che modifica la Prestazione Energetica
dell'edificio nei termini seguenti:
a) ad ogni intervento migliorativo della Prestazione Energetica
a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25%
della superficie esterna dell'immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della Prestazione Energetica
a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di
climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono
l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5
punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di
componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti,
possa ridurre la Prestazione Energetica dell'edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi
FIRMA ELETTRONICA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il disposto dell’art. 15, c. 1,d.lgs. 192/2005, come modificato dal DL 63/2013 stabilisce che: l'Attestato di Prestazione Energetica di cui all'articolo 6, è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.L'Attestato di Prestazione Energetica viene elevato a quello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di assoggettare i tecnici redattori alle sanzioni penali previste per il caso di false attestazioni.
Con il Decreto Dirigente Unità Organizzativa, 23 ottobre 2012 n. 9433 dal 1 Marzo 2013 il file in PDF contenente l'Attestato di Prestazione Energetica, consegnato al cliente, deve essere firmato elettronicamente e il certificatore consegna anche una copia cartacea, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli usi consentiti dalla legge.
Nel seguito è riportata una tabella, pubblicata sul sito www.cened.it in data 18 Marzo 2013, riassuntiva delle fattispecie previste dalla Legge sull'uso dell'Attestato di Prestazione Energetica.
Per il testo integrale CLICCA QUI.
IL CERTIFICATORE ENERGETICO
Il Certificatore Energetico è il soggetto abilitato al
rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica, in
accordo a quanto disposto nell’art. 2 del Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 75, (emanato in attuazione dell’art. 4, primo
comma, lett. c), d.lgs. 192/2005, nel testo in vigore prima dell’entrata in
vigore del D.L. 63/2013).
Sono individuate le seguenti categorie
- i tecnici abilitati (ossia i tecnici operanti, sia in veste di dipendenti
di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private,
comprese le società di ingegneria, che in veste di professionisti liberi od
associati)
- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore
dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con
un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di
ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in
generale e impiantistica connessa, accreditati presso
l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4,
comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in
ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI
EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di
organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano
l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in
organico;
- le società di servizi energetici (ESCO) che operano conformemente alle
disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’efficienza degli usi
finali dell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività
con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico.
E' un Certificatore Energetico il
soggetto, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al comma 3
dell’art. 2 del D.P.R. 75/2013 che sia iscritto ai relativi ordini e collegi
professionali, ove esistenti, ed abilitato all'esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici
stessi, nell'ambito delle competenze ad egli attribuite dalla legislazione
vigente. In questo caso, peraltro, il tecnico abilitato
opera all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia
competente in tutti i campi richiesti (o nel caso che alcuni di essi esulino
dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con
altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli
ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
Per questi tecnici,per il DPR 75/2013 il possesso del titolo di
studio (ad es. laurea in ingegneria, laurea in architettura, diploma di
perito industriale nei settori edilizia, elettronica, meccanica,
termotecnica, diploma di geometra, ecc. ecc.) congiuntamente all’iscrizione
al relativo ordine professionale ed all’abilitazione all'esercizio della
professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti
agli edifici stessi, sono requisiti sufficienti per la legittimazione al
rilascio della certificazione energetica.
Sempre per il DPR 75/2013, sono, inoltre, tecnici abilitati i
soggetti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al comma 4
dell’art. 2 del sucitato D.P.R. e di un attestato di frequenza, con
superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per
la certificazione energetica degli edifici. In questo caso i soggetti sono
tecnici abilitati esclusivamente in materia di certificazione energetica
degli edifici.
In Lombardia, su questo tema, è intervenuto il disposto della
Deliberazione Regionale X/1210 del 10/01/2014 che modifica in parte quanto
su riportato aggiungendo alla lista del DPR 75/2013 i titoli di studio che
appartengono alla classe di laurea LM 71, ex DM 16.3.2007, "al fine di non
creare preclusioni immotivate negli sbocchi occupazionali" e "mantenendo il
requisito del superamento di uno specifico corso di formazione, con esame
finale, per tutti coloro che chiedono di essere accreditati per l’attività
di Certificazione Energetica, indipendentemente dal titolo
di studio conseguito e dall’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale,
qualora esistente, al fine di favorire il conseguimento di una competenza
specifica sulla certificazione energetica in Lombardia, nell’interesse degli
utenti".
....l'Italia è bella perchè....è varia....
GENERALITA'
L'Attestato di Prestazione Energetica individua per l'appunto la prestazione energetica del sistema edificio – impianto con lo scopo di migliorarne le prestazioni e ridurre i consumi e le emissioni di CO2.
Per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica si segue una procedura di calcolo standardizzata che tuttavia richiede la massima perizia nell'individuazione delle geometrie, dei materiali e delle soluzioni impiantistiche.
E' pertanto assolutamente necessario per lo meno un sopralluogo per l'accertamento dei dati di input.
L'Attestato di Prestazione Energetica, depositato poi al catasto energetico, ha anche una finalità commerciale relativamente al valore stesso dell'immobile, quantificato in termini di rendimento energetico, consumi e rilascio di inquinanti.
Gli interventi migliorativi evidenziati nelle indicazioni incluse nell'Attestato di Prestazione Energetica, hanno poi un costo realizzativo che in qualche modo può essere tenuto in considerazione nella perizia valutativa dell'immobile.
L
a classe energetica è individuata da una lettera, abbinata ad un colore, secondo una scala graduata in ordine decrescente di rendimento da A + G.Sono particolarmente rilevanti le indicazioni migliorative fornite dal professionista al termine dell'attività di certificazione energetica. Tali indicazioni devono seguire la reale fattibilità economico-pratica e sono a tutti gli effetti una concreta traccia per l'utente finale interessato a migliorare la performance energetica della propria abitazione.
L'Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio per il trasferimento degli immobili a titolo oneroso oltre che in caso di locazioni o modifiche sostanziali all'involucro o all'impianto.
L'Attestato di Prestazione Energetica ha una validità di 10 anni e perde di validità allorquando non vengano rispettate le prescrizioni vigenti in materia di controllo dell'efficienza energetica e7o vengono modificate sostanzialmente le ceratteristiche dell'involucro/impianto.
L'Attestato di Prestazione Energetica può essere rilasciato solo da un professionista competente accreditato alle liste regionali. Per la Lombardia, l'elenco è disponibile sul sito del CENED.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO CLICCA QUI
I contenuti del presente sito hanno carattere puramente divulgativo; si rimanda alle pubblicazioni ufficiali della Regione Lombardia in materia di Certificazione Energetica, per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti. Per l'utilizzo dei contenuti del presente sito fare riferimento alla NOTA LEGALE
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