Attestato Prestazione Energetica Lombardia 

GUIDA: Attestato di Prestazione Energetica in Lombardia

L'Attestato di Prestazione Energetica ha un prezzo indicativo a partire da 150 Euro in funzione principalmente dalla tipologia e dalle metratura. Viene redatto mediamente entro i 7 gg dal sopraluogo. Il professionista opera in tutta la Lombardia con preferenza per le provincie di Cremona, Brescia, Mantova, Milano e interland sud-est, Lodi, Pavia e Bergamo.

DOCUMENTI NECESSARI

I documenti necessari al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica, che devono essere disponibili già in fase di sopralluogo, sono: estratto del Rogito da cui si evincono i dati del proprietario/i dell'immobile ed eventuali usufruttuari - riferimenti catastali - piantina catastale orientata - libretto della caldaia e documentazione relativa ai sistemi di regolazione - documentazione tecnica relativa ad eventuali interventi a carattere energetico eseguiti o materiali da costruzione utilizzati - copia di un documento valido e codice fiscale del proprietario dell'immobile che sarà intestatario dell'Attestato di Prestazione Energetica.

OBBLIGATORIETA'

Circa l'obbligatorietà dell'Attestato di Prestazione Energetica si rileva la recente modifica normativa riguardante il trasferimento a titolo gratuito dell'immobile. L’obbligo di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, in caso di atto traslativo a titolo gratuito, è operativo dal 4 agosto 2013, ossia dalla data di entrata in vigore della legge 90/2013 di conversione del D.L. 63/2013 che ha modificato sul punto l’art. 6, c.2, d.lgs. 192/2005.In base alla disciplina previgente (in vigore sino al 3 agosto 2013), infatti, era escluso l’obbligo di dotazione per tutti gli atti a titolo gratuito.

Il proprietario, è tenuto a dotare l’immobile dell’Attestato di Prestazione Energetica nel momento stesso in cui decide di metterlo in vendita, al fine di poter rispettare gli obblighi di legge, e ciò, a
prescindere dal fatto che ricorra o meno ad annunci commerciali. lo stesso vale anche per la locazione.

E' consigliabile che, in presenza del trasferimento di proprietà di un immobile, già dal preliminare risulti che l’edificio è già stato dotato di Attestato di Prestazione Energetica, che detto attestato è stato reso disponibile dal venditore, che siano stati resi noti dal venditore, già in fase iniziale di trattativa, l'Indice di Prestazione Energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità
immobiliare e la classe energetica corrispondente,che Attestato di Prestazione Energetica è stato consegnato dal venditore all'acquirente contestualmente alla stipula del preliminare e che l'acquirente ha, pertanto, ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica.
Non è obbligatorio ma potrebbe essere opportuno anche allegare al preliminare l’Attestato di Prestazione Energetica dell'immobile in questione al fine di documentare materialmente
l’avvenuto rispetto di tutti gli obblighi da osservare nella fase delle trattative. In accordo alle disposizioni del Notariato (clicca qui) la mancanza dell'Attestato di Prestazione Energetica in allegato al preliminare, non ne determina la nullità; al preliminare, infatti, in quanto contratto privo di effetti traslativi, non si applica la disciplina dettata dall’art. 6, c. 3bis, d.lgs. 192/2005, come introdotta dalla legge 90/2013 di conversione del D.L. 63/2013.

SANZIONI

Con le modifiche apportate dal D.L. 63/2013, sono state previste nuove sanzioni rispetto a quanto riportato  dal d.lgs. 192/2005, ed in particolare per il caso di violazione dell’obbligo di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, anche per i fabbricati esistenti. L'art. 15, d.lgs. 192/2005, prevede, fra le altre, le seguenti sanzioni:

- in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un Attestato di Prestazione Energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a “ristrutturazioni importanti”, il costruttore o il proprietario sono puniti con la sanzione amministrativa non inferiore a €. 3.000,00 e non superiore a €. 18.000,00;
- in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un Attestato di Prestazione Energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita (o, secondo l’interpretazione preferibile, in caso di atto traslativo a titolo oneroso), il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a €. 3.000,00 e non superiore ad €. 18.000,00
-Non è, invece, prevista alcuna sanzione per la mancata dotazione In occasione di un trasferimento di immobile a titolo gratuito, e non è chiaro se tale differente disciplina dipenda da una scelta consapevole del legislatore o da una sua dimenticanza.
- in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un Attestato di Prestazione Energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a €. 300,00 e non superiore ad €. 1.800,00;

- in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a €. 500,00 e non superiore a €. 3.000,00 (la sanzione, in questo caso colpisce il responsabile dell’annuncio, ovvero il proprietario se lo stesso ha provveduto in proprio a pubblicizzare l’offerta di vendita ovvero il mediatore, se a lui è stata affidata la trattativa).

Con il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012 (art. 2, comma quarto) è stata abbrogata la facoltà di autodichiarare la classe G di un immobile. Pertanto, con decorrenza 28 dicembre 2012, non è più possibile avvalersi dell’”autodichiarazione di classe G”.

ESCLUSIONE OBBLIGO ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA

Circa l’esclusione dall’obbligo di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica si rimanda ad un’attenta lettura delle leggi e normative applicabili oltre a consigliare quanto elaborato dal Notariato in materia (Clicca qui).
Le esclusioni, per espressa previsione di legge e/o delle Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica, riguarda:

- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, e ciò stante l'espressa esclusione per la Certificazione Energetica disposta dall'art. 3, c. 3, lett. d) d.lgs. 192/2005.
- i fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili e ciò stante l'espressa esclusione, per la Certificazione Energetica, disposta dall'art. 3, c. 3, lett. b) d.lgs. 192/2005.
- i fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione e ciò stante l'espressa esclusione , per la Certificazione Energetica, disposta dall'art. 3, c. 3, lett. c) d.lgs. 192/2005 (quando nel d.lgs. 192/2005 si parla di climatizzazione si fa riferimento sia alla climatizzazione invernale che alla climatizzazione estiva e quindi sia gli impianti di riscaldamento che agli impianti di condizionamento d’aria).
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, e ciò stante l'espressa esclusione , per la Certificazione Energetica, disposta dall'art. 3, c. 3, lett. e) d.lgs. 192/2005 (l’Attestato di Prestazione Energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica; art. 3, c.3ter, d.lgs. 192/2005).
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, e ciò stante l'espressa esclusione , per la Certificazione Energetica, disposta dall'art. 3, c. 3, lett. f) d.lgs. 192/2005.
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile (paragrafo 2 delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, nel testo modificato con D.M. 22 novembre 2012; disposizione non modificata dal D.L. 63/2013).
- i fabbricati “al grezzo” purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile (paragrafo 2 delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, nel testo modificato con D.M. 22 novembre 2012; disposizione non modificata dal D.L. 63/2013).

Si deve altresì escludere la necessità dell’Attestato di Prestazione Energetica per tutti quegli edifici o manufatti che non comportino consumi energetici ovvero i cui consumi energetici siano del tutto irrilevanti, in relazione alle loro caratteristiche o destinazioni d’uso ovvero in quanto non ancora o non più utilizzabili per l’uso cui sono destinati.

- gli edifici "marginali" ossia gli edifici che non comportano un consumo energetico in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e/o funzionali (ad esempio: portici, pompeiane, legnaie);
- gli edifici inagibili o comunque non utilizzabili in nessun modo e che, come tali, non comportino un consumo energetico (ad esempio fabbricati in disuso, dichiarati inagibili o comunque non utilizzati né utilizzabili, con impianti dimessi o addirittura senza impianti);
- i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. del d.lgs. 192/2005 (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).
- edifici sprovvisti di impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi per la climatizzazione invernale o il riscaldamento (rif. DGR Regione Lombardia dgr 8745/2008 -9.6), così come definito dal 1-tricies della Legge 3 Agosto 2013 n.90 e dalla Deliberazione della Regione Lombardia X/1210 del 10/01/2014.

REGIONE LOMBARDIA MODIFICA DELLA DEFINIZIONE DI IMPIANTO TERMICO. APPLICAZIONE PAR. 9.6 DGR VIII 8745 2008, ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE IN PRESENZA DI STUFE, CAMINETTI E APPARECCHI RADIANTI LOCALIZZATI DI POTENZA COMPLESSIVA INFERIORE A 5 Kw. (ESTRATTO DELLA DELIBARAZIONE X/1210 DEL 10/01/2014 - LEGGE 3 AGOSTO 2013 n90 - DGR VIII 8745/2008.)

DURATA DELL'ATETSTATO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI

L’Attestato di Prestazione Energetica, per quanto disposto dal d.lgs. 192/2005, ha una validità temporale massima di dieci anni, a condizione che:
a) non siano stati eseguiti, nel frattempo, interventi di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell'edificio e che ne rendano obbligatorio l’aggiornamento;           b) che siano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dalle normative vigenti.
Per consentire il controllo circa la sussistenza di quest’ultima condizione l’art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005 prescrive che i libretti di impianto debbano essere allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica (vedi II nota integrativa del Notariato sull'Attestato di Prestazione Energetica).
In accordo alla suddetta nota, questa condizione è esterna al documento "Attestato di Prestazione Energetica" e determina il perdurare nel tempo della sua validità senza che possa tuttavia affermarsi che tale “allegazione” costituisce una modifica o integrazione anche “documentale” dell’attestato, ma pittosto "documentazione tecnica di corredo".
Il Certificatore Energetico accerterà le caratteristiche degli impianti durante le fasi di sopralluogo funzionali al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica, ma spetterà poi al proprietario (alienante o locatore) dichiarare e garantire, nell' atto di trasferimento dell'immobile, che non si è verificata nessuna delle condizioni tali da invalidare l’Attestato di Prestazione Energetica prodotto, con riferimento a quanto prescritto dall’art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.

Il D.M. 26 giugno 2009 di approvazione delle Linee guida Nazionali per la Certificazione Energetica all’art. 6 disciplina la validità della Certificazione Energetica (Attestato di Prestazione Energetica):
- la validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento delle linee guida nazionali e/o introduttivi della Certificazione Energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione.
- la Certificazione Energetica (Attestato di Prestazione Energetica) è aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la Prestazione Energetica dell'edificio nei termini seguenti:
a) ad ogni intervento migliorativo della Prestazione Energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della Prestazione Energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la Prestazione Energetica dell'edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi

FIRMA ELETTRONICA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il disposto dell’art. 15, c. 1,d.lgs. 192/2005, come modificato dal DL 63/2013 stabilisce che: l'Attestato di Prestazione Energetica di cui all'articolo 6, è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.L'Attestato di Prestazione Energetica viene elevato a quello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di assoggettare i tecnici redattori alle sanzioni penali previste per il caso di false attestazioni.

Con il Decreto Dirigente Unità Organizzativa, 23 ottobre 2012 n. 9433 dal 1 Marzo 2013 il file in PDF contenente l'Attestato di Prestazione Energetica, consegnato al cliente, deve essere firmato elettronicamente e il certificatore consegna anche una copia cartacea, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli usi consentiti dalla legge.

Nel seguito è riportata una tabella, pubblicata sul sito www.cened.it in data 18 Marzo 2013, riassuntiva delle fattispecie previste dalla Legge sull'uso dell'Attestato di Prestazione Energetica.

 Attestato-Prestazione-Energetica-fattispecie di legge 1Attestato-Prestazione-Energetica-fattispecie di legge 2

Per il testo integrale CLICCA QUI.

IL CERTIFICATORE ENERGETICO


Il Certificatore Energetico è il soggetto abilitato al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica, in accordo a quanto disposto nell’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75, (emanato in attuazione dell’art. 4, primo comma, lett. c), d.lgs. 192/2005, nel testo in vigore prima dell’entrata in vigore del D.L. 63/2013).
Sono individuate le seguenti categorie
- i tecnici abilitati (ossia i tecnici operanti, sia in veste di dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che in veste di professionisti liberi od associati)
- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso
l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI
EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
- le società di servizi energetici (ESCO) che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico.

E' un Certificatore Energetico il soggetto, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. 75/2013 che sia iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad egli attribuite dalla legislazione vigente. In questo caso, peraltro, il tecnico abilitato opera all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi richiesti (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
Per questi tecnici,per il DPR 75/2013 il possesso del titolo di studio (ad es. laurea in ingegneria, laurea in architettura, diploma di perito industriale nei settori edilizia, elettronica, meccanica, termotecnica, diploma di geometra, ecc. ecc.) congiuntamente all’iscrizione al relativo ordine professionale ed all’abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, sono requisiti sufficienti per la legittimazione al rilascio della certificazione energetica.
Sempre per il DPR 75/2013, sono, inoltre, tecnici abilitati i soggetti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al comma 4 dell’art. 2 del sucitato D.P.R. e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. In questo caso i soggetti sono tecnici abilitati esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.

In Lombardia, su questo tema, è intervenuto il disposto della Deliberazione Regionale X/1210 del 10/01/2014 che modifica in parte quanto su riportato aggiungendo alla lista del DPR 75/2013 i titoli di studio che appartengono alla classe di laurea LM 71, ex DM 16.3.2007, "al fine di non creare preclusioni immotivate negli sbocchi occupazionali" e "mantenendo il requisito del superamento di uno specifico corso di formazione, con esame finale, per tutti coloro che chiedono di essere accreditati per l’attività di Certificazione Energetica, indipendentemente dal titolo di studio conseguito e dall’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale, qualora esistente, al fine di favorire il conseguimento di una competenza specifica sulla certificazione energetica in Lombardia, nell’interesse degli utenti".


....l'Italia è bella perchè....è varia....

 

GENERALITA'

L'Attestato di Prestazione Energetica individua per l'appunto la prestazione energetica del sistema edificio – impianto con lo scopo di migliorarne le prestazioni e ridurre i consumi e le emissioni di CO2.

Per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica si segue una procedura di calcolo standardizzata che tuttavia richiede la massima perizia nell'individuazione delle geometrie, dei materiali e delle soluzioni impiantistiche.

E' pertanto assolutamente necessario per lo meno un sopralluogo per l'accertamento dei dati di input.

L'Attestato di Prestazione Energetica, depositato poi al catasto energetico, ha anche una finalità commerciale relativamente al valore stesso dell'immobile, quantificato in termini di rendimento energetico, consumi e rilascio di inquinanti.

Gli interventi migliorativi evidenziati nelle indicazioni incluse nell'Attestato di Prestazione Energetica, hanno poi un costo realizzativo che in qualche modo può essere tenuto in considerazione nella perizia valutativa dell'immobile.

La classe energetica è individuata da una lettera, abbinata ad un colore, secondo una scala graduata in ordine decrescente di rendimento da A + G.

Sono particolarmente rilevanti le indicazioni migliorative fornite dal professionista al termine dell'attività di certificazione energetica. Tali indicazioni devono seguire la reale fattibilità economico-pratica e sono a tutti gli effetti una concreta traccia per l'utente finale interessato a migliorare la performance energetica della propria abitazione.

L'Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio per il trasferimento degli immobili a titolo oneroso oltre che in caso di locazioni o modifiche sostanziali all'involucro o all'impianto.

L'Attestato di Prestazione Energetica ha una validità di 10 anni e perde di validità allorquando non vengano rispettate le prescrizioni vigenti in materia di controllo dell'efficienza energetica e7o vengono modificate sostanzialmente le ceratteristiche dell'involucro/impianto.

L'Attestato di Prestazione Energetica può essere rilasciato solo da un professionista competente accreditato alle liste regionali. Per la Lombardia, l'elenco è disponibile sul sito del CENED.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO CLICCA QUI

 

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